LA CORTE COSTITUZIONALE “SALVA” 540 ETTARI DI PARCHI IN LIGURIA

LA CORTE COSTITUZIONALE “SALVA” 540 ETTARI DI PARCHI IN LIGURIA

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune parti della legge regionale “taglia-parchi” della Liguria, entrata in vigore lo scorso anno e con la quale si modificava la precedente legge 12 del 1995 che disciplina le Aree protette nella Regione. Contestati, in particolare, quattro articoli (7,8,10,31) della legge 3 del 19 aprile 2019, nelle parti in cui – tra l’altro – si riduceva di circa 540 ettari il territorio delimitato dai confini dei parchi regionali, senza coinvolgere preliminarmente gli enti parco e gli enti locali. “Si tratta di una clamorosa débâcle della Regione Liguria, per l’approssimazione della giunta guidata da Giovanni Toti e della dirigenza regionale, che hanno predisposto una legge regionale raffazzonata e zeppa di violazioni della legge quadro statale sulle aree protette – hanno commentano in una nota congiunta WwfItalia Nostra e Lega per l’abolizione della caccia – con disprezzo per le esigenze di salvaguardia del nostro patrimonio naturale”.

Con la sentenza 134, la Consulta ha censurato alcuni capisaldi del provvedimento del Consiglio Regionale della Liguria, proposti dall’assessore Stefano Mai (Lega). Si tratta di modifiche con le quali si riducevano i confini dei parchi regionali delle Alpi Liguri (nella foto), di AntolaAveto e Beigua. “Il mancato coinvolgimento degli enti locali – si legge nella sentenza – costituisce un vizio della fase procedimentale, che si trasferisce alla legge”.

Con il provvedimento, come spiegano le associazioni ambientaliste, si violava poi la normativa statale “che prevede che il piano del parco prevalga su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale, si modificava il funzionamento delle comunità del parco” e “si cancellavano i riferimenti alle aree protette di interesse locale”. La Corte ha anche fissato il principio in base al quale le convenzioni dei singoli parchi con associazioni che gestiscono guardie volontarie “non possono surrogare gli obblighi di sorveglianza pubblica da parte dell’ente parco” mentre, aggiungono gli ambientalisti, “la Regione escogita continui espedienti per non bandire concorsi per guardia parco, previsti sin dal 1995”.

A maggio scorso, dopo le proteste scoppiate durante l’iter di approvazione della legge, le associazioni ambientaliste avevano inoltrato un esposto al governo Conte, che a giugno aveva deliberato l’impugnativa presso la Corte Costituzionale per le “Modifiche alla legge regionale 12 del 22 febbraio 1995 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 28 del 10 luglio 2009 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità). “Varie norme che riguardano il procedimento istitutivo, l’organizzazione amministrativa, la perimetrazione, la vigilanza e il Piano delle aree protette regionali – osservava ava in una nota ufficiale il Consiglio dei ministri – contrastano con gli standard di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema posti dal legislatore statale nell’esercizio della propria competenza esclusiva nella materia, violando l’117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché i principi di efficacia, efficienza ed economicità che devono presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione”.

(Fonte: Il Fatto quotidiano.it – www.ilfattoquotidiano.it)

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